Dichiarazione di successione: dal 1° aprile imposte e tasse anche tramite modello F24

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016)

Il modello F23 è sempre più incamminato verso il viale del tramonto. Dopo aver perso la “gestione” delle imposte collegate ai contratti di locazione a favore dell’F24 “ELIDE”, si accinge ad abbandonare anche il controllo dei tributi connessi alle dichiarazioni di successione. Già dal 1° aprile, infatti, è possibile pagare con l’F24, in alternativa all’F23, le imposte di successione, ipotecaria, catastale e di bollo, le tasse ipotecarie, l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali (oltre ai relativi accessori, interessi e sanzioni) riferiti ad una denuncia di successione. Fino a tutto il 2016 i due modelli conviveranno, cioè il contribuente potrà utilizzare a sua scelta l’uno o l’altro. Ma, dall’anno prossimo, i versamenti di quei tributi tramite F23 saranno inibiti: viaggeranno solo in F24.
A tale scopo sono stati istituiti nuovi appositi codici tributo, sia quelli da utilizzare in sede di autoliquidazione, quando cioè nella dichiarazione di successione che si sta per presentare sono presenti beni immobili (fabbricati e terreni) per i quali vanno preventivamente calcolati e versati determinati tributi, sia quelli necessari per pagare le somme, collegate ad una dichiarazione di successione, dovute a seguito di: avviso di liquidazione; definizione per acquiescenza; definizione delle sole sanzioni; accertamento con adesione; conciliazione giudiziale. In particolare, per quanto riguarda le imposte da pagare prima di presentare la dichiarazione di successione, devono essere indicati i seguenti codici:
1530, per l’imposta ipotecaria;
1531, per l’imposta catastale;
1532, per la tassa ipotecaria;
1533, per l’imposta di bollo;
1534, per l’imposta sostitutiva dell’Invim;
1535, in caso di ravvedimento, per la sanzione relativa alle imposte e tasse ipotecarie e catastali;
1536, in caso di ravvedimento, per la sanzione relativa all’imposta di bollo;
1537, in caso di ravvedimento, per gli interessi.
Vanno riportati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, inserendo nel campo “anno di riferimento” quello in cui è avvenuto il decesso. Inoltre, nella sezione “Contribuente” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede che versa le imposte, mentre nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va esposto il codice fiscale del de cuius e nel successivo campo “codice identificativo” il nuovo codice “08”, denominato “Defunto”.